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L’ALMA MATER: L’UNIVERSITÀ E L’IMMEDIATO FUTURO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO (2)

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E’ questa la parte del Programma Rettorale che più deve essere aggiornata.

Alla fine della scorsa estate i soli riferimenti erano la Legge 133 e il DPEF per il 2009.

Da allora ad oggi sono stati prodotti altri provvedimenti e documenti di cui tenere conto: Linee Guida del Governo per l’Università (10 Novembre 2008); Legge N.1 (9 Gennaio 2009); DDL N.1387 "Delega al Governo per la riforma della governance ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori" (presentato in Senato il 18 febbraio 2009); “Autonomia e Responsabilità degli Atenei: Governance, Valutazione, Reclutamento” Documento introduttivo del Miur al Seminario “Un patto virtuoso tra Università e Istituzioni” (Roma, 24 marzo 2009)


 

Legge N.1 (9 Gennaio 2009)

Di questo provvedimento è utile sottolineare i seguenti punti.


 

Blocco delle assunzioni

Le università statali i cui costi per il personale superano il 90% dell'FFO "non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale".

E’ la prima volta che un Governo agisce in maniera concreta per ottenere il rispetto della legge che impone al 90% il tetto massimo di spesa dell’FFO per stipendi.

Nel 2007 le Università di Bari, Cassino, Firenze, Napoli Orientale, Pisa, Trieste si collocavano oltre la soglia del 90%. Questo numero, relativamente contenuto, è ottenuto grazie alla applicazione della norma che esclude dal conto gli incrementi stipendiali annui e riduce di un terzo i costi per il personale convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Senza questi “sconti contabili” le università oltre la soglia del 90% erano, nel 2007, ben 26. L’Alma Mater si collocava all’83,39% (86,06% senza l’applicazione dello sconto contabile).

E’ chiaro che l’applicazione di questa norma può condurre a una riqualificazione della spesa solo se non verranno confermati i tagli (190 milioni nel 2010; 316 nel 2011; 417 nel 2012; 455 nel 2013) previsti nella legge 133 e nel DPEF per il 2009. Come è stato più volte ribadito il mantenimento di questi tagli non solo renderebbe, fin dal prossimo anno, difficile la chiusura del bilancio ma porterebbe la quasi totalità degli atenei statali a superare la soglia del 90%.

Il che non è, credo, l’obiettivo del Governo.



 

Ripartizione dell'FFO in funzione della qualità

Fin da questo 2009
una quota non inferiore al 7% dell'FFO sarà ripartita tra gli atenei con i conti entro i parametri di legge prendendo in considerazione:

a) la  qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

In attesa dell’Agenzia, si utilizzeranno parametri di valutazione Civr e Cnvsu.

Per quanto riguarda le problematiche complesse e delicate che attengono ai processi di valutazione della qualità e le sue applicazioni rimando al sito www.robertograndi2009.it alle voci Programma e Scenario. Prescindendo, in questa sede, da questo dibattito non si può non giudicare positiva la decisione di non distribuire tutto l’FFO sulla base “storica”, anche se continuare a distribuire il 93% senza tenere conto dei risultati dell’attività scientifica e didattica di ogni Ateneo ci pone fuori dai criteri adottati in Europa.

Ma è un altro il tema che grida vendetta!

Dobbiamo, infatti, ricordare che secondo i dati dello stesso Ministero a partire dalla erogazione dell’FFO del 1996  le università di alcune regioni risultano sottofinanziate (Lombardia 1050 milioni di euro; Liguria 614; Veneto 541; Emilia Romagna 485; Basilicata 209; Calabria 188; Trentino Alto Adige 144; Puglia 104) altre sovrafinanziate (Sicilia 1090 milioni di euro; Lazio 871; Campania 554; Liguria 317; Sardegna 251; Toscana 91; Umbria 90).

Quale Paese europeo è in grado di accettare una distribuzione così iniqua, per ammissione dello stesso Governo, dei finanziamenti al sistema universitario?

Per questa ragione mi pare corretto che quella quota di FFO che ogni anno verrà distribuita non seguendo la base “storica”, in percentuali auspicabilmente sempre maggiori, sia collocata alle università:

a. per il 50% secondo valutazioni qualitative;

b. per il restante 50% per la copertura di accordi di programma con le singole università sottofinanziate fino al graduale riequilibrio dei finanziamenti. In tali accordi queste università -tra le quali la nostra Alma Mater- si dovrebbero impegnare a utilizzare i fondi di riequilibrio per progetti strategici sperimentali e innovativi. Per esempio: soluzioni innovative con contratti significativi e flessibili per reclutare giovani dottori di ricerca avviandoli verso quei meccanismi di tenure track da tanti auspicati; forme innovative di attribuzione di premi economici a docenti che raggiungono certi risultati nella ricerca e in quelle attività giudicate strategiche dall’Ateneo; sperimentazione di modalità innovative di rapporto con le istituzioni esterne all’Ateneo; modalità innovative di reclutamento internazionale dei migliori dottorandi. Sono solo esempi di come la restituzione di quanto dovuto agli atenei sottofinanziati potrebbe mettere in moto un meccanismo virtuoso che garantirebbe anche al Governo risultati sicuri in quanto programmati con i singoli atenei e sottoposti a verifica annuale.

E’ ovvio che se il 7% dell’FFO non distribuito nel 2009 su base storica non sarà una quota aggiuntiva, ma costituirà una percentuale dell’FFO decurtato dai tagli proposti da Tremonti non si potrà avviare alcun seppur timido processo di riqualificazione della dinamica della spesa pubblica per l’università!  



Trasparenza dei concorsi; turnover e ricercatori; studenti meritevoli; chiamate dirette

Le
norme sulla trasparenza dei concorsi stabiliscono che: le commissioni che giudicheranno gli aspiranti professori universitari di prima e seconda fascia saranno composte da 4 professori sorteggiati da un elenco di commissari eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e da 1 professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando. In attesa di un riordino organico del sistema di reclutamento dei ricercatori universitari, le commissioni saranno composte da 1 professore ordinario o associato nominato dalla facoltà che richiede il bando e da 2 professori ordinari sorteggiati da una lista di commissari eletti tra i professori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando. La valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale. Si tratta di una misura che non modificherà di molto, nella sostanza, la situazione attuale con il risultato, negativo, di rinviare i tempi di chiusura dei concorsi penalizzando le colleghe e i colleghi che vi partecipano.

Le “norme anti-fannulloni” sarebbero quelle che fanno riferimento alla costituzione di una Anagrafe nazionale dei professori e ricercatori universitari che riporta per ogni docente l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. A partire dal 2011, chi nei due anni precedenti risulti non avere prodotto alcuna pubblicazione avrà lo scatto stipendiale dimezzato e non potrà fare parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi. I rettori in sede di approvazione del bilancio consuntivo dovranno anche pubblicare i risultati delle attività oltre che i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. Altrimenti si rischiano penalità nell'assegnazione dei fondi. Si tratta di una norma che ha, in questa formula, più un valore propagandistico che una efficacia pratica di incremento della produzione scientifica di qualità.

Turn over e ricercatori: le assunzioni di personale si potranno realizzare nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Una quota non inferiore al 60% sarà riservata all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari. Se verranno mantenuti i tagli previsti sarà difficile raggiungere queste percentuali di turn over. 


Miglioramento della mobilità studentesca e diritto allo studio: al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il finanziamento dei progetti per la realizzazione degli alloggi e residenze è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009. Il fondo di intervento integrativo per le borse di studio è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro. E’ un atto positivo, ma una efficace ed effettiva politica di diritto allo studio imporrebbe un ripensamento radicale delle basi sulle quali è attualmente impostata.


 

Chiamata diretta di docenti impegnati all’estero: le università possono procedere, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta sia di studiosi stabilmente impegnati sia di quelli già impegnati nel Programma ministeriale di rientro dei cervelli.


 

Documento Miur  “Autonomia e Responsabilità degli Atenei: Governance, Valutazione, Reclutamento” (24 Marzo ’09) e DDL n. 1387 “Delega al Governo per la riforma della governance ed il riordino del reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori” (presentato in Senato dal Pdl il 18 febbraio ‘09)

L’analisi comparata di questi due testi permette di anticipare gli indirizzi del governo in relazione al Sistema di Governance, all’Organizzazione Interna e al reclutamento degli Atenei.

 

I nuovi poteri del Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione  

La governance delle università, a tutti i livelli, si basa su un delicato equilibrio tra istanze diverse: collegialità, autogoverno, efficacia decisionale, responsabilità verso gli stakeholders esterni” (Miur).

Rettore. Garante della direzione lungo la quale l’Ateneo evolve ed innova ponendo in atto la difficile sintesi tra esigenze interne ed esterne (Miur). Funzione di rappresentanza verso l’esterno, di indirizzo, promozione e vigilanza, presidenza del Senato e CdA, nomina dei componenti del CdA, ad eccezione della rappresentanza studentesca. Può essere sfiduciato dal SA (DDL).

Senato Accademico. Composizione ampia e rappresentativa (Miur). Composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti fino ad un massimo di cinquanta membri (DDL). E’ garante della libertà accademica e dei diritti dei membri della comunità universitaria, rappresenta la massima istanza accademica dell’Ateneo, emana statuto e regolamenti e formula proposte in materia di didattica e ricerca e vigila sull’operato del Rettore e del Consiglio di Amministrazione, in particolare esprimendo il proprio parere sul bilancio (Miur). Approva lo statuto, definisce l’assetto organizzativo interno, approva il programma triennale, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorsi due anni dalla elezione del Rettore, il SA può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti (DDL).

Consiglio di Amministrazione. Composto in maggioranza da persone esterne all’università per raggiungere un equilibrio tra esigenze di efficacia ed autonomia gestionale da un lato, e, dall’altro, di rappresentatività dell’organo e di terzietà nella valutazione delle scelte strategiche e nell’assunzione di impegni finanziari (Miur). Composto da nove membri, di cui uno studente indicato dal Consiglio degli studenti. Dei sette membri nominati dal Rettore, tre possono essere interni all’università; i membri esterni sono scelti tra esponenti significativi del mondo imprenditoriale e finanziario, tra ex studenti e tra personalità di chiara fama (DDL). Assume chiare funzioni di programmazione strategica e di alta amministrazione dell’ateneo (Miur). Sovrintende l’attuazione del programma triennale, approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo. Su proposta del Rettore, nomina il Direttore Generale. Effettua le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti e dei ricercatori. Definisce criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale (DDL).

Conclusione. Rispetto all’ipotesi di governance proposta nel mio Programma (il Senato Accademico, paritariamente rappresentativo delle strutture didattiche e di ricerca, responsabile della definizione delle scelte strategiche nella formazione e nella ricerca; il CdA che verifica la sostenibilità finanziaria di queste scelte e, in caso positivo, ne permette l’attuazione e il Senato Accademico che controlla l’operato del CdA) ci sono alcune scelte da approfondire: i poteri del Rettore nel DDL sono molto ampi, in quanto nomina tutti i componenti del CdA eccetto il rappresentante della componente studentesca (io propongo che i membri esterni siano proposti dalle istituzioni che essi stessi rappresentano e che quelli interni siano proposti dal Senato Accademico e poi tutti sottoposti alla nomina del Rettore); i poteri del CdA proposti dal Miur sono eccessivi, in quanto assume funzioni di programmazione strategica che depotenziano i poteri del SA; la presenza dei membri esterni del CdA, come detto, deve fare riferimento a membri esterni qualificati e rappresentanti delle istituzioni di cui sono espressione, compresi gli enti di sostegno della Romagna. La rappresentatività del SA deve essere ripensata alla luce delle nuove strutture didattiche di ricerca di cui parliamo al punto successivo.

 
Organizzazione interna

L’indirizzo di entrambi i documenti è verso un superamento, “soprattutto alla luce dell’integrazione tra didattica e ricerca connaturata all’attività universitaria”, dell’attribuzione attuale di compiti tra Facoltà, Dipartimenti e  Corsi di Studio.


 

Strutture organizzative Primarie o di Primo Livello

Strutture organizzative primarie –denominate Dipartimenti- divengono responsabili sia della ricerca sia della didattica. Nell’ambito del Dipartimento, o di un gruppo di Dipartimenti, sono organizzati i corsi di studio e sono incardinati i docenti e il personale tecnico-amministrativo. I Dipartimenti devono essere caratterizzati da una ragionevole massa critica (vanno quindi evitati Dipartimenti troppo piccoli) e da una evidente coerenza tematica. Ad aggregazioni (denominate Scuole o Facoltà) di un numero ragguardevole di Dipartimenti in aree omogenee con dimensioni probabilmente più ampie delle attuali Facoltà, spetterebbe il coordinamento delle attività didattiche e la formulazione di proposte organiche, sulla base delle esigenze prospettate dai Dipartimenti, in materia di personale docente (Miur).

Le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca sia della didattica e possono ulteriormente articolarsi al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività; le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i princìpi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica. Le strutture organizzative di primo livello stipulano contratti individuali di ricerca e di didattica che non possono comunque superare la durata di sei anni. Questi contratti assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca (DDL).

Conclusione. Fin dai primi colloqui avuti con le colleghe e i colleghi, ho individuato le contraddizioni esistenti nella distribuzione delle funzioni tra Facoltà, Dipartimenti e Corsi di Studio come uno dei temi forti da affrontare. Dobbiamo confessare che, anche in questo caso, abbiamo usato male la nostra autonomia. In molti casi i Dipartimenti sono nati da una “rispolverata” dei precedenti istituti con una identità culturale e progettuale scarsa. In parallelo allo sviluppo dei Dipartimenti si sarebbero dovute depotenziare le Facoltà e accentuare le funzioni dei Corsi di Studio. E’ avvenuto il contrario: non siamo stati in grado di ripensare la progettualità dei nostri Dipartimenti in quanto abbiamo proceduto non attraverso scelte strategiche ma attraverso mediazioni continue. Oggi, d’altra parte, qualsiasi programmazione didattica o redistribuzione dei carichi didattici e di ricerca che si proponga  di tenere conto delle esigenze di ciascuno di noi si impatta con le diverse competenze attribuite a Dipartimenti, Facoltà e Corsi di Studio. Muoversi in una prospettiva di strutture organizzative primarie che, come le Scuole presenti in vari ordinamenti universitari nel mondo, siano responsabili contemporaneamente della ricerca e della didattica costituisce un passo in avanti. Si tratta ora, anche alla luce delle forti differenze dei nostri Dipartimenti, di verificare i tempi e le modalità attuative che saranno proposte dal Ministero per potere programmare –anche attraverso un periodo di sperimentazione- un cambiamento che non abbia conseguenze negative sul funzionamento dell’Alma Mater. Trasparenza, discussione, condivisione delle scelte sono i principi ai quali mi atterrò nella definizione dei modi attraverso i quali innovare le nostre strutture didattiche e di ricerca.  

  

Reclutamento e Progressione di Carriera di Docenti e Ricercatori  

Il Documento Miur è più innovativo rispetto al DDL, soprattutto in relazione al numero delle abilitazioni scientifiche nazionali e alla distinzione tra reclutamento e progressione di carriera.

I singoli atenei reclutano e promuovono docenti e ricercatori scegliendo tra studiosi in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il ruolo pertinente. L’abilitazione, di durata quinquennale e a numero aperto, viene conseguita sulla base di un esame dei titoli scientifici del candidato. Le procedure di abilitazione sono affidate ad un comitato di settore, uno per settore scientifico-disciplinare. Viene operata una distinzione chiara tra reclutamento e promozione, entrambi affidati ai singoli atenei, ma entrambi condizionati al conseguimento preliminare dell’abilitazione scientifica nazionale. Per essere promosso il docente deve conseguire l’abilitazione nazionale ed essere quindi valutato dalla propria Università anche in riferimento all’attività didattica e ad ogni altro ragionevole parametro che l’Università ritenga opportuno considerare. Per aumentare la mobilità è possibile: rivedere il sistema degli incentivi (prevedendone per esempio anche per il singolo docente, non solo per l’istituzione); prevedere che alle selezioni indette dalle singole sedi possano partecipare tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione per la fascia pertinente, anche se già di ruolo in altra sede, italiana o estera e introdurre il vincolo, per ciascun studioso, di operare per almeno un certo numero di anni, dopo il dottorato, in un’istituzione diversa da quella in cui ha conseguito il dottorato (Miur).

Il Miur, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima e seconda fascia e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale che valuta le pubblicazioni prodotte dai candidati. L’abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine, coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l’abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di procedure bandite dalle Università, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore, l’abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle Università. Per l’abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l’abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un dottorato di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una Università italiana o straniera (DDL).  

Conclusione. Dando per scontata l’adozione della abilitazione scientifica nazionale (che non costituisce, di per sé, una garanzia assoluta di selezione sulla qualità) e in attesa che un provvedimento governativo chiarifichi le divergenze tra i due documenti, non possiamo non sottolineare l’importanza sempre maggiore che assume la programmazione d’Ateneo nella distinzione tra risorse per il reclutamento, da un lato, e per la progressione di carriera, dall’altro. Un compito importante affidato ai singoli atenei è la definizione dei parametri che verranno introdotti per la valutazione della promozione nella singola sede  dei docenti che abbiano già ottenuto l’abilitazione nazionale. E’ chiaro che nella definizione di tali parametri si gioca la corrispondenza tra le esigenze della sede e le caratteristiche di chi verrà chiamato. E’ necessario anche sottolineare che, in riferimento ai ricercatori, l’abilitazione nazionale verrà conseguita unicamente attraverso pubblicazioni, il che penalizza i ricercatori con carichi didattici troppo pesanti. Una motivazione in più per circoscrivere l’attività didattica diffusa dei ricercatori e delle ricercatrici.

 

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